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LEGGE 11 agosto 1991 n 273 |
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Indice
LEGGE 11 agosto 1991 n 273 |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; promulga la seguente legge: LEGGE 11 agosto 1991 n 273 Art. 1 |
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1 |
Il sistema nazionale di taratura è costituito dagli istituti metrologici primari e dai centri di taratura e ha il compito di assicurare la riferibilità ai campioni nazionali dei risultati delle misurazioni. |
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2 |
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato svolgono, previe opportune intese, ciascuno per la parte di propria competenza, funzioni di indirizzo e coordinamento del sistema nazionale di taratura. |
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Art. 2 |
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1 |
Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura. |
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2 |
Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari: |
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3 |
Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e competenze, si avvarranno anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizione da altri istituti che svolgono attività metrologiche tra cui l'Istituto superiore delle poste delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità. |
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4 |
Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell’Ufficio centrale metrico. |
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Art. 3 |
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1 |
I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio decreto, sui proposta degli istituti metrologici primati e d’intesa con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. |
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2 |
Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unita di misura con essi realizzate attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti. |
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3 |
La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura. |
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Art. 4 |
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1 |
I centri di taratura sono costituiti da laboratori di idonea valenza tecnica e organizzativa convenzionati con gli istituti metrologici primari per l'effettuazione della taratura degli strumenti di misura sulla base di campioni secondari confrontati periodicamente con i campioni nazionali. |
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2 |
Il Ministro dell'industria del commercio e dell’artigianato d’intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dispone annualmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei centri di taratura convenzionali. |
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Art. 5 |
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1 |
Il secondo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è sostituito dai seguenti: |
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2 |
a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente; |
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I1 Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale. |
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Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell’industria del commercio e dell'artigianato. |
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I1 Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente |
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Art. 6 |
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1 |
Dopo l'ultimo comma dell'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente: |
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«Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato». |
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. |
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Data a Istrana, addì 11 agosto 1991 |
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NOTE |
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Avvertenza: |
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Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale. |
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a) dare parere sulle questioni tecniche che siano ad esso sottoposte dal Ministero delle corporazioni ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare; |
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Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell’ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime parere sulle materie ad esso sottoposte dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
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